Ambiente
Ambiente
E’ CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO SOLO AL PRODUTTORE DEI RIFIUTI
SENTENZA CORTE CASSAZIONE 30 dicembre 2016, n. 55287
Ritenuto in fatto
- Con sentenza del 19 settembre 2013 il Tribunale di Verona affermò la responsabilità di X. X. e Y. Y., quali soci della Impresa BBB (esercente attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi), in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) et b), d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito attività di trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione) e del solo X. X. e di Z. Z., quali amministratore unico della Impresa CCC (esercente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi) il primo e responsabile tecnico della stessa società il secondo, in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), 2 e 4, d.lgs. 152/2006 (per avere depositato rifiuti in modo incontrollato, in violazione delle prescrizioni della Provincia di Verona ed in assenza delle condizioni di sicurezza), condannandoli alle pene di un anno di arresto ed euro 12.000 di ammenda X. X., mesi otto di arresto ed euro 3.000 di ammenda Y. Y., euro 3.000 di ammenda Z. Z.
BONIFICA DEI SITI INQUINATI, NON SPETTA AL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE
Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell’ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento e quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità; a tal fine è, pertanto, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, nonché il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile
Le nuove norme sull'abbandono dei piccoli rifiuti
LEGGE 28 dicembre 2015, n.221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Dal 2 febbraio 2016 divieto di abbandonare a terra chewing gum e mozziconi di sigarette con il Collegato Ambientale
Andiamo ad analizzare la disposizione sotto esame:
Con l’art 40 della legge 221 il legislatore ha voluto affiancare, al più generale divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti, sancito dall’art. 192 del D.lgs 152/2006, una norma che si occupa dei soli rifiuti di piccola dimensione e quelli prodotti dal fumo prevedendo per tali fattispecie apposite e diversificate sanzioni.
In realtà il tentativo, come già ribadito innanzi, è meritevole di lode, se non fosse che nella pratica il divieto di buttare per terra piccoli rifiuti e mozziconi veniva già disciplinato dai Comuni con proprie regolamenti ed ordinanze di facile applicazione, con sanzioni che oscillavano tra 25 e 500 euro e l’individuazione del Comune come Ente preposto sia alla riscossione dei proventi sia quale