Edilizia
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SERRE STAGIONALI PER ATTIVITÀ AGRICOLA, NON SERVE ALCUN TITOLO
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall’art. 5 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella l. 22 maggio 2010, n. 73, la realizzazione di «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola» costituisce attività edilizia libera. Ai fini dell’applicabilità della norma in questione occorre distinguere fra le serre temporanee ed amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell’attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall’altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell’attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è da ritenere necessario un titolo edilizio.
PERGOTENDA, NON SERVE ALCUN PERMESSO
Non occorre permesso di costruire per un pergolato che ha una funzione ornamentale e che è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, essendo facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti,..
RISTRUTTURAZIONE DI RUDERE, SI CHIAMA LA DEMO-RICOSTRUZIONE. E NN VALGONO I RICORDI
La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire. Non è sufficiente quindi che si dimostri che un immobile in parte poi crollato o demolito è esistente, ma è necessario che si dimostri oltre...