Polizia giudiziaria
Polizia Giudiziaria
LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO SIA APPLICABILE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14 luglio 2015, con la quale il Giudice di pace di Verona ha dichiarato C. C. e E. E. non punibili, per la particolare tenuità del fatto-reato ad essi contestato.
USO DEL TELEFONO DI SERVIZIO, NON E’ PECULATO SE VALORE SCARSO E NON VIENE INTERROTTO IL SERVIZIO
La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, ha assolto V.P. dal reato di peculato d’uso al medesimo ascritto per avere, quale incaricato di un pubblico servizio, nella qualità di Ragioniere del Comune di (omissis) , utilizzato abitualmente le due utenze cellulari in proprio uso per chiamate e conversazioni personali estranee al servizio, rispettivamente effettuando 166 telefonate e 40 sms nonché 95 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la prima utenza; 82 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la seconda.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di...
GENERALITA’ FALSE AL POSTO DI CONTROLLO, PENA FINO A SEI ANNI E ARRESTO FACOLTATIVO
Un conducente alla richiesta di esibizione della patente da parte della Polizia Stradale nel corso di controlli, essendone sprovvisto, dichiarava falsamente di chiamarsi P.F. , così, attribuendosi falsamente il nome del fratello, induceva gli agenti in errore circa la propria identità e si procurava il vantaggio di non essere immediatamente sanzionato per aver guidato con la patente sospesa.
Si configura il reato di sostituzione di persona (art. 494 cp) o il più grave previsto dall’articolo 495 cp?
In primo luogo, deve rilevarsi che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., come espressamente statuito dalla norma incriminatrice, ha natura sussidiaria e trova applicazione solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica (Sez. 5, n. 28630 del 26/06/2008 - dep. 10/07/2008, Pioni), sicché, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di un falso nome, in una