VIOLAZIONI CDS

che il Comune di Parma resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria;

che la doglianza è manifestamente inammissibile in quanto, per un verso, il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per tutte, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), e, per altro verso, la circostanza prospettata dal ricorrente, dei numerosi e pressanti impegni lavorativi, non è sussumibile nelle invocate scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore, configurabili solo a fronte della impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato (per tutte, Cass. 29/04/2010, n. 10343);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché la condanna a pagamento di ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.;

che la proposizione di un ricorso per cassazione - come nella specie - basato su motivi manifestamente infondati, ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante colpa grave, giacché provoca un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi dell'art. art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (per tutte, Cass. 29/09/2016, n. 19285);

che a tale titolo si liquida, in via equitativa, l'importo di euro 1.500,00;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento dell'importo di euro 1.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. + Info