Codice della strada

Codice della strada

OMISSIONE DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DOPO UN’INCIDENTE STRADALE

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 14 giugno 2016, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato Z. Z. alla pena anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada, poiché, avendo causato un sinistro stradale, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, di farsi identificare e a quello di prestare assistenza a due minorenni coinvolte nell'incidente. Nella specie due ragazzine all'epoca dodicenni erano state investite dal Z. Z. mentre attraversavano, sulle strisce pedonali, Via Valparaiso in Chiavari, e l'investimento aveva provocato la caduta per terra nonché le lesioni da cui derivava una malattia rispettivamente di gg. 24 e gg. 15.

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DILIGENZA E PRUDENZA PER OVVIARE PREVEDIBILI INCIDENTI

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 19.07.2013, affermava la penale responsabilità di Z. Z., in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, nella misura del 60%, in favore della costituita parte civile. Al prevenuto si contesta, alla guida dell'auto KKK indicata in rubrica, di avere provocato la morte del motociclista Y. Y. Ciò in quanto, percorrendo la Via Dusmet, in Catania, Z. Z. non aveva regolato la velocità nel rispetto del limite di 50 Km/h, aveva circolato in prossimità della linea di mezzeria, di talché, giunto all'incrocio con Via Calì, aveva impattato frontalmente con la moto JJJ condotta da Y. Y., che proveniva dall'opposto senso di marcia; impatto dal quale derivava la morte del motociclista.

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VIOLAZIONE CDS. CONTESTAZIONI RELATIVE DI UNA PRESUNTA TARDIVITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO

Ordinanza

Ritenuto che

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1450 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondati i tre motivi del ricorso perché:

a) corretta la notifica dei verbali;

b) il ricorrente non dà conto di quali sarebbero canoni ermeneutici violati e di come osservandoli si sarebbe potuto pervenire ad un diverso risultato interpretativo,

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