Commercio

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BOLLA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

Ritenuto in fatto

 1. Con sentenza del 16/05/2016, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 14.6.2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, A. A. era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 8 d.lvo 74/2000 - perché quale legale rappresentante della Impresa A. A. srl, emetteva falsi documenti di trasporto internazionale (CMR) al fine di consentire a terzi (Impresa ZZZ e soggetti destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti in operazioni di cessione intracomunitarie) l'evasione delle imposte - e condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione.

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Sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

  1. Con sentenza in data 7.11.2012 il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, dichiarava lo Z. Z. colpevole del delitto di truffa in danno di Y. Y. consistita nell'offerta in vendita su un sito internet del veicolo AAA al prezzo di euro 3.000 e nella convenuta cessione alla p.o., da cui riceveva l'acconto di euro 500 sul conto corrente postale a suo nome, omettendo - tuttavia - di adempiere alla consegna del veicolo e rendendosiirrintracciabile. La Corte d'Appello con l'impugnata sentenza qualificava il fatto ex art. 641 cod.pen. e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione in luogo di mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa.

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Limiti alle aperture, sono legittimi

Anche dopo le norme sulla c.d. liberalizzazione delle attività economiche, l’ente territoriale legittimamente può porre limiti all’esercizio delle attività economiche che siano adeguati proporzionali e ragionevoli e...

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