Edilizia
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AREA DI RIMESSAGGIO CAMPER, VIETATO ALLOGGIARE NEI MEZZI
E’ legittima, in quanto sufficientemente motivata, un’ordinanza con la quale un Comune ha disposto lo sgombero immediato, dalle persone che la occupano permanentemente, di un’area avente destinazione urbanistica a parcheggio di camper e di roulotte; [infatti, la legislazione nazionale considera in modo preciso lo stazionamento dei mezzi che possono consentire la sosta prolungata dei veicoli (art. 3 lett. 3.5 del dpr 6.6.2001, n. 380), tenendo...
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON AUTORIZZATO. REGIME SANZIONATORIO
Sentenza
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 12 giugno 2015 la Corte di appello di Palermo, in riforma della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il precedente 2 dicembre 2013, con la quale, dichiarata la penale responsabilità di Z. Z., in ordine al reato di cui all'art. 6, lettera d), numero 1, del decreto legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni, con legge n. 210 del 2008, per avere egli, in zona caratterizzata dalla dichiarazione di emergenza ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, effettuato attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale ferroso, in assenza della prescritta autorizzazione, lo stesso era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, ha, invece, dichiarato il prevenuto non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la particolare tenuità del fatto a lui contestato.
GESTIONE DI UNA DISCARICA ABUSIVA. SOGGETTI ATTIVI O PASSIVI
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Z., Y. Y. e X. X. hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma, quanto alla affermazione di responsabilità, della sentenza del Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), della l. n. 210 del 2008 per avere realizzato e gestito, il primo in qualità di Sindaco del Comune di Ustica e il secondo e il terzo, in qualità di capo pro temporedell'ufficio tecnico del Comune rispettivamente per il periodo dal 10/09/2008 al 05/07/2009 e dal 07/07/2009 alla data della sentenza di primo grado, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, omettendo di avviare i rifiuti ad impianti di recupero e smaltimento.